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Limitazione della responsabilità genitoriale per il padre violento

Per decidere in merito all’affidamento dei figli, si deve tener conto dei comportamenti violenti, aggressivi e vessatori tenuti dal padre, anche se non rivolti direttamente in danno dei figli, in quanto gli stessi sono forieri dell’incapacità del genitore violento di comprendere le esigenze primarie dei figli ed occuparsi della loro sana crescita.

Con due interessanti pronunce, il Tribunale di Varese, in sede di separazione prima e di divorzio poi, ha messo in luce come i comportamenti violenti di un coniuge nei confronti dell’altro costituiscano prova della sua incapacità genitoriale così da giustificare l’affidamento monogenitoriale in luogo di quello condiviso.

Con la sentenza n. 1335/2022 pubblicata in data 30.12.2022, il Tribunale di Varese ha disposto, oltre all’addebito della separazione a carico del marito, l’affidamento super esclusivo dei minori alla madre a fronte delle reiterate violenze psicologiche e fisiche attuate nei confronti della moglie. Si legge nella sentenza “Le condotte che sono state tenute dal padre dimostrano l’incapacità del genitore di comprendere le esigenze primarie dei figli. Le reiterate violenze psicologiche e fisiche attuate nei confronti della moglie non costituiscono una condotta offensiva unidirezionale ma minano profondamente anche lo sviluppo psicofisico dei minori; il fatto di non comprendere che la violenza esercitata sull’altro genitore genera inevitabilmente una ricaduta altrettanto negativa sui figli, per quanto essi non siano diretti destinatari dell’aggressione, dimostra una palese incapacità di interpretare la propria responsabilità genitoriale e giustifica l’esclusione dal suo esercizio. La cura del benessere psicofisico del figlio minore da parte di un genitore non può infatti prescindere dal rispetto elementare della persona dell’altro genitore”.

Con la sentenza n. 979/2024 del 18.11.2024, pronunciata in sede di divorzio, il Tribunale di Varese ha nuovamente disposto l’affidamento esclusivo dei minori alla madre, ribadendo come la decisione in punto di affidamento non possa prescindere da una valutazione delle vicende del rapporto di coppia. Il Tribunale varesino ha evidenziato, dimostrando una grande sensibilità sulla tematica della violenza di genere, che, nonostante l’andamento positivo degli incontri padre-figli rappresentato dai Servizi Sociali, che avevano in carico il nucleo familiare, si debba tener conto dei comportamenti violenti, aggressivi e vessatori tenuti dal padre, anche se non rivolti direttamente in danno dei figli. Questi ultimi sono stati coinvolti come involontari spettatori e tali atteggiamenti sono gravemente lesivi della loro integrità psico-fisica con conseguenze fortemente negative sul loro processo di crescita tanto da giustificare, anche alla luce dell’art. 31 della Convenzione di Istanbul, l’adozione, nel preminente interesse dei minori, di provvedimenti limitativi nei confronti del genitore responsabile in relazione all’esercizio dei diritti di custodia e di visita dei figli, sul presupposto che “un partner violento è verosimilmente anche un genitore disfunzionale”.

Infine, il riconoscimento del regime di affido esclusivo, secondo i giudici varesini, si rendeva necessario tenuto conto che quello condiviso avrebbe esposto la madre a confrontarsi per ogni scelta relativa alla vita dei figli con il marito realizzando così, alla luce dei procedimenti penali instaurati nei confronti del padre dei minori per stalking e maltrattamenti, ad una forma di c.d. ‘vittimizzazione secondaria’. Le sentenze mettono in luce un importante principio: la violenza nei confronti dell’altro genitore incide sulla sana crescita dei figli benché gli stessi non siano i diretti destinatari della condotta.

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